cooperative selvicolturali e idraulico-forestali sono equiparati agli imprenditori agricoli


 

art. 8, D. Lgs. 18.05.2001, n. 227

 

Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli (cfr. art. 7, L. 05.03.2001, n. 57).